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  1. Terms and conditions

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Condizioni generali di contratto di Lightmakers BV, con sede a (2201 CZ) Noordwijk, in 's-Gravendijckseweg 8, iscritta alla Camera di commercio con il numero 28105685 (nel prosieguo "Lightmakers"), per gli accordi nell'esercizio di professione o impresa, modificate da ultimo in data 1° marzo 2026 (nel prosieguo le "Condizioni generali").


1 | APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni generali si applicano a tutti i rapporti giuridici che una controparte instaura con Lightmakers.

1.2 Una parte che instaura un rapporto giuridico con Lightmakers sarà indicata nelle presenti Condizioni generali come la "Controparte".

1.3 Lightmakers avrà consegnato una copia delle presenti Condizioni generali al momento della stipula del suo primo accordo con la Controparte. Le Condizioni generali sono disponibili anche sul sito web di Lightmakers: www.lightmakers.nl. La Controparte dichiara di conoscere le presenti Condizioni generali, anche con riguardo a transazioni da concludersi successivamente. Se in futuro Lightmakers dovesse modificare le presenti Condizioni generali, fornirà alla Controparte una nuova copia delle Condizioni generali e le pubblicherà modificate sul proprio sito web. Se lo desidera, la Controparte può richiedere a Lightmakers di inviare una copia delle Condizioni generali ( eventualmente, anche delle versioni precedenti). Lightmakers esaudirà questa ragionevole richiesta entro un ragionevole periodo di tempo.

1.4 Deroghe alle presenti Condizioni generali sono possibili e valide solo se, e nella misura in cui, tali deroghe sono state espressamente concordate per iscritto. Una deroga alle presenti Condizioni generali per un accordo non specificatamente adeguato al rapporto giuridico (come una condizione generale) non è valida.

1.5 Se la Controparte applica condizioni generali di contratto proprie, queste sono valide solo nella misura in cui non vi è conflitto con le presenti Condizioni generali. In caso di conflitto o ambiguità, si applicano le presenti Condizioni generali.
1.6 Quando nelle presenti Condizioni generali si fa riferimento alla comunicazione per iscritto, ciò include anche la comunicazione via e-mail, via fax o qualsiasi altra forma di comunicazione che possa essere equiparata, alla luce dello stato dell'arte e degli usi prevalenti nella società.

1.7 Se, e nella misura in cui, una delle disposizioni o parte delle presenti Condizioni generali non è applicabile, non è legalmente valida o non può essere invocata in altro modo, ciò non pregiudica l'applicabilità e la validità delle altre disposizioni. Lightmakers e la Controparte concordano che le disposizioni che non possono essere invocate saranno sostituite da disposizioni consentite entro i limiti legali e che si avvicinino il più possibile al significato e alla portata delle disposizioni originali.


2 | ACCORDI

2.1 Gli accordi tra Lightmakers e la Controparte vengono stipulati mediante un accordo scritto, un ordine telefonico della Controparte e/o con l'avvio di azioni attuative da parte di Lightmakers, nella misura in cui la Controparte abbia fatto dichiarazioni tali  da far  legittimamente presupporre a Lightmakers che un accordo sia stato concluso o se la Controparte non ha rilasciato dichiarazioni, per cui non è emerso che non è stato concluso alcun accordo.

2.2 Integrazioni o modifiche alle presenti Condizioni generali da parte della Controparte diventeranno vincolanti solo dopo la conferma scritta da parte di Lightmakers. Se Lightmakers non accetta un'integrazione o una modifica, le presenti Condizioni generali rimarranno invariate e in vigore a tutti gli effetti.


3 | OFFERTE E/O PREVENTIVI

3.1 Tutte le offerte, i preventivi , i listini prezzi, i tempi di consegna e altre indicazioni sono senza impegno, salvo che contengano un'indicazione di un esplicito termine di accettazione adeguato al rapporto giuridico con la Controparte.

3.2 I prezzi utilizzati da Lightmakers sono al netto di IVA e altri costi aggiuntivi. Altri costi aggiuntivi possono includere, a titolo esemplificativo, i costi di trasporto e le fatture di soggetti terzi coinvolti.  I costi aggiuntivi (eventuali) saranno indicati il più possibile nell'offerta.

3.3 Campioni, depliant, disegni, modelli, specifiche di colori, dimensioni, pesi e altre descrizioni mostrate e/o fornite saranno quanto più accurati possibile, ma solo indicativi. Nessun diritto può essere derivato da quanto sopra, a meno che Lightmakers e la Controparte non si siano accordate diversamente, in modo esplicito e per iscritto, in un caso specifico.

3.4 I campioni, i depliant, i disegni, i modelli, le specifiche di colori, le dimensioni, i pesi e le altre descrizioni di cui all'articolo 3.3, rimarranno sempre di proprietà di Lightmakers, salvo che Lightmakers e la Controparte si siano accordate diversamente, in modo esplicito e per iscritto. I suddetti articoli dovranno essere restituiti alla prima richiesta di Lightmakers. Senza il previo consenso scritto di Lightmakers, gli articoli non possono essere: (i) riprodotti; (ii) mostrati a soggetti terzi; (iii) alienati; o (iv) riprodotti o distribuiti in qualsiasi altro modo.

3.5 Se governo e/o sindacati dovessero apportare modifiche, ad esempio, a salari, condizioni di lavoro o di previdenza sociale, tra la data della stipula dell'accordo e la sua esecuzione, Lightmakers avrà il diritto di trasferire tali aumenti alla Controparte. Qualora Lightmakers e/o i suoi fornitori pubblicassero un nuovo listino prezzi che entri in vigore tra le suddette date, Lightmakers avrà il diritto di addebitare i prezzi ivi indicati alla Controparte.

3.6 Lightmakers pone la massima cura nella stesura delle sue offerte, dei preventivi e degli accordi. Tuttavia, può accadere che un'offerta, un preventivo o un accordo contenga un errore di stampa o di battitura. Nella misura in cui l'errore riguarda un evidente errore materiale, la Controparte non può vincolare Lightmakers a tale errore, anche se un accordo è già stato concluso. Nella misura in cui l'errore non è immediatamente evidente, Lightmakers ha il diritto di rettificare tale errore fino al momento della stipula di un accordo, malgrado il caso in cui abbia già fatto alla Controparte un'offerta con un termine adeguato alla Controparte, ai sensi dell'articolo 3.1. Lightmakers informerà la Controparte di tale errore e farà un'offerta rettificata od offrirà alla Controparte l'opportunità di sciogliere l'accordo, nella misura in cui la Controparte non desideri accettare l'accordo dopo la rettifica dell'errore materiale emerso.


4 | CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA

4.1 Salvo diverso accordo scritto preventivamente o diversamente indicato nelle presenti Condizioni generali, i termini specificati da Lightmakers o dalla Controparte, entro i quali la merce verrà consegnata, non possono mai essere considerati termini tassativi. Se Lightmakers non adempie ai propri obblighi ai sensi dell'accordo o non lo fa in modo puntuale, ciò deve essere notificato per iscritto dalla Controparte dopo che Lightmakers e la Controparte avranno condotto le consultazioni di cui all'articolo 5.4.

4.2 In caso di consegne parziali, ciascuna consegna o fase di essa viene considerata come una transazione separata e Lightmakers può, a sua discrezione, emettere fattura per tale consegna.

4.3 Salvo diverso accordo scritto, il rischio relativo alla merce passa alla Controparte al momento della fornitura. Ai fini del presente articolo 4.3, il momento della fornitura alla Controparte è considerato il momento della consegna.

4.4 Salvo diverso accordo scritto preventivamente, il trasporto (la spedizione) della merce avverrà secondo le modalità determinate da Lightmakers. Al di sotto dell'importo di consegna gratuita, il trasporto avviene a spese e rischio della Controparte. Al di sopra dell'importo di consegna gratuito, il trasporto avviene a spese e rischio di Lightmakers. In entrambi i casi, Lightmakers non risponderà dei danni, di qualsiasi natura e forma, connessi al trasporto.

4.5 Nel caso sia o risulti impossibile consegnare la merce alla Controparte per un motivo rientrante nella sfera del rischio della Controparte, Lightmakers si riserva il diritto di immagazzinare la merce a spese e rischio della Controparte (in proprio o mediante soggetti terzi designati da Lightmakers). Lightmakers informerà la Controparte per iscritto non appena ragionevolmente possibile dell'avvenuto immagazzinamento e, in mancanza di un termine tassativo, stabilirà anche un termine ragionevole entro il quale la Controparte dovrà consentire a Lightmakers di consegnare la merce. Tale consegna avrà luogo a spese della Controparte.

4.6 Qualora la Controparte rimanga inadempiente anche alla scadenza del termine ragionevole di cui all'art. 4.5, la Controparte viene considerata in difetto dopo solo 1 (un) mese, calcolato dalla data di immagazzinamento, e Lightmakers avrà il diritto di risolvere l'accordo, in tutto o in parte, per iscritto e con effetto immediato, senza previa o ulteriore messa in mora, senza alcun intervento giudiziale e senza obbligo al risarcimento di danni, spese e interessi.

4.7 Le disposizioni degli articoli 4.5 e 4.6 non liberano la Controparte dagli obblighi derivanti dall'accordo, ivi compreso il pagamento del prezzo dovuto, nonché dei costi aggiuntivi tra cui, a titolo esemplificativo, i costi di trasporto, di stoccaggio e di amministrazione sostenuti da Lightmakers. Fermo restando quanto sopra, Lightmakers potrà, se a suo esclusivo giudizio le circostanze lo permettono, formulare una proposta di risarcimento complessivo. Al fine di adempiere ai propri obblighi, la Controparte dovrà pagare un ragionevole importo, da determinare successivamente, per risarcire i danni e le spese, senza avere diritto al ricevimento di alcuna merce. Nel determinare l'ammontare del danno, saranno presi in considerazione gli interessi contrattuali negativi e positivi di Lightmakers.
4.8 A integrazione di quanto stabilito in materia di pagamento di cui al successivo articolo 8, Lightmakers è autorizzata, a propria discrezione, a richiedere alla Controparte il pagamento anticipato o una garanzia per l'adempimento degli obblighi finanziari della Controparte, prima di procedere alla consegna. Il presente articolo 4.8 può essere invocato da Lightmakers anche nel caso in cui Lightmakers e la Controparte abbiamo già stipulato accordi ai quali si applicano le presenti Condizioni generali.


5 | PROGRESSO DELLA CONSEGNA

5.1 Lightmakers non può essere obbligata a procedere alla consegna della merce fino a quando non abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie e abbia ricevuto i pagamenti concordati ai sensi dell'articolo 8 (se applicabile). Se a causa di questa disposizione si verificasse un ritardo nella consegna, ciò avverrà a spese e a rischio della Controparte. In tal caso, Lightmakers adeguerà proporzionalmente la data di consegna.

5.2 Qualora, per una o più cause non imputabili a Lightmakers, la consegna non possa avvenire normalmente, senza interruzione o senza incorrere in costi aggiuntivi, Lightmakers avrà il diritto di rivalersi sulla Controparte per tali costi aggiuntivi.

5.3 Tutte le spese sostenute da Lightmakers nel contesto dell'esecuzione dell'accordo su richiesta della Controparte saranno a carico della Controparte, salvo che le parti si siano accordate diversamente per iscritto e in modo esplicito.

5.4 Se la consegna da parte di Lightmakers viene ritardata per una causa nell'ambito del proprio rischio, Lightmakers informerà la Controparte entro un termine ragionevole. Le parti concordano che un diverso periodo di consegna verrà discusso in modo ragionevole. Nella misura in cui Lightmakers e la Controparte non riescano a raggiungere un accordo in tal senso, si applicano le disposizioni dell'articolo 4.1.

5.5 Al fine di assicurare una logistica sostenibile, ogni spedizione effettuata su Europallet (EUR/EPAL) prevede la contestuale restituzione di un Europallet dello stesso tipo al momento della consegna. Questo requisito di scambio di pallet si applica esclusivamente alle consegne effettuate su Europallet e solo all'interno di Paesi classificati come "Paesi Europallet" secondo le normative logistiche del Fornitore. Le consegne con pallet a perdere sono escluse da questo obbligo di scambio.  È compito del trasportatore prelevare il pallet vuoto e restituirlo al fornitore. La controparte è tenuta a garantire che, al momento della consegna, sia messo a disposizione dell'autista un europallet a rendere. Se un pallet non viene restituito, il fornitore si riserva il diritto di addebitare il costo del pallet mancante. I pallet restituiti devono essere in buone condizioni e soddisfare le specifiche standard di un pallet EPAL Euro. I pallet danneggiati o non standard non saranno accettati e potrebbero comportare costi aggiuntivi. La mancata osservanza di questa politica di restituzione può comportare la sospensione di future consegne o l'addebito di ulteriori commissioni di gestione.


6 | RICEVIMENTO DELLA MERCE, RECLAMI E RESI

6.1 La Controparte è tenuta a controllare la merce immediatamente dopo il suo ricevimento. Se la Controparte riscontra vizi, errori, imperfezioni e/o mancanze evidenti, ciò deve essere annotato sulla lettera di vettura o sulla bolla di accompagnamento, e portato immediatamente all'attenzione di Lightmakers. Inoltre, la Controparte deve informare Lightmakers entro 24 ore dal ricevimento della relativa merce, seguita da un'immediata conferma scritta a Lightmakers.

6.2 Eventuali reclami devono essere segnalati a Lightmakers mediante lettera raccomandata entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce, oppure entro 8 giorni di calendario dal momento in cui la Controparte ha potuto ragionevolmente scoprire il difetto, indicandone il motivo.

6.3 Qualora i suddetti reclami non vengano comunicati a Lightmakers entro i termini previsti, la merce si considera ricevuta in buono stato.

6.4 La merce viene consegnata negli imballaggi a disposizione di Lightmakers. Piccole variazioni relative, ad esempio, alle dimensioni, al peso, alla quantità o ai colori specificati (sia degli articoli che dell'imballaggio) non contano come difetti imputabili a Lightmakers.

6.5 Nessun reclamo può essere presentato in relazione alle imperfezioni nei prodotti naturali, se queste sono legate alla natura e alle proprietà della materia prima o delle materie prime di cui l'articolo è composto.

6.6 I reclami non sospendono l'obbligo di pagamento della Controparte fino al momento in cui il reclamo non venga formalmente approvato da Lightmakers.

6.7 A Lightmakers deve essere data l'opportunità di indagare su un reclamo. Se per l'indagine di un reclamo si rendesse necessaria una spedizione di ritorno, ciò avverrà a spese e a rischio di Lightmakers, solo nel caso in cui quest'ultima abbia espresso preventivamente e per iscritto il suo accordo in tal senso.

6.8 Una spedizione di ritorno sarà in ogni caso effettuata secondo le modalità stabilite da Lightmakers. Nel caso di una spedizione di ritorno, l'articolo deve essere restituito nella sua confezione originale. La spedizione di ritorno avviene a spese e a rischio della Controparte. Qualora Lightmakers dichiari fondato il reclamo, sosterrà le spese per la spedizione di ritorno (fermo restando che la Controparte continuerà a sostenere le spese per la spedizione originaria e che tali spese saranno pari. In caso di reclamo giustificato, Lightmakers si farà carico al massimo delle spese di un unico trasporto).

6.9 Se la natura e/o la composizione della merce viene modificata dopo la consegna, alterata o ulteriormente lavorata, in tutto o in parte, o danneggiata o reimballata, il diritto di reclamo decade.

6.10 In caso di reclami giustificati, Lightmakers rimborserà, entro un termine ragionevole, i pagamenti già effettuati dalla Controparte relativi alla merce e alle spese di spedizione di ritorno, mediante storno dell'eventuale importo sul conto bancario dal quale è stato effettuato il pagamento. Per il rimborso della spedizione di ritorno, la Controparte dovrà inviare a Lightmakers una fattura per i costi effettivi della spedizione di ritorno, insieme alla prova di tali costi. Eventuali danni saranno liquidati in conformità con le disposizioni dell'articolo 7.


7 | RESPONSABILITÀ E GARANZIA

7.1 Lightmakers adempie ai propri doveri come è prevedibile che avvenga per un'azienda del suo settore, ma non si assume alcuna responsabilità per danni, inclusi la morte e le lesioni personali, i danni consequenziali, la perdita commerciale, la perdita di profitto e/o danni da stagnazione, che siano il risultato di azioni o omissioni da parte di Lightmakers, del suo personale o di soggetti terzi da essa coinvolti, salvo in caso di dolo e/o intenzionalità da parte sua, della sua direzione e/o del suo personale dirigenziale.

7.2 Ferme restando le disposizioni del presente articolo 7, la responsabilità di Lightmakers, a qualsiasi titolo, è limitata a un massimo di una (1) volta l'importo del prezzo netto della merce consegnata o del lavoro eseguito, in base al relativo accordo.

7.3 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.2, Lightmakers non sarà mai obbligata a pagare un risarcimento che superi l'importo per il quale Lightmakers è effettivamente assicurata, in qualsiasi momento, nella misura in cui il risarcimento è coperto dalla polizza assicurativa di Lightmakers.

7.4 Lightmakers garantisce la consueta normale qualità e adeguatezza della merce consegnata. Tuttavia, l'effettiva vita utile della merce non può essere garantita.

7.5 Nella misura in cui sono presenti errori, imperfezioni e/o difetti evidenti nella merce che erano già presenti al momento della consegna, Lightmakers si impegna a riparare o sostituire gratuitamente tale merce, a propria discrezione. La Controparte deve informare Lightmakers non appena ragionevolmente possibile di tale errore, imperfezione o difetto.

7.6 Se le merci fornite da Lightmakers sono coperte da una garanzia del produttore, tale garanzia si applicherà ugualmente tra le parti, a condizione che ciò sia consentito dalla garanzia originale del produttore.

7.7 La Controparte perde i propri diritti nei confronti di Lightmakers, risponde di tutti i danni eventualmente arrecati a soggetti terzi e manleva Lightmakers da ogni pretesa risarcitoria di soggetti terzi se, e nella misura in cui:

7.7.1 Il suddetto danno è stato causato da uso improprio e/o contrario alle istruzioni e/o ai consigli di Lightmakers, e/o da uno stoccaggio improprio (deposito) della merce consegnata da parte della Controparte; o

7.7.2 Il suddetto danno è causato da errori, carenze o imprecisioni di dati, materiali, supporti informativi e simili, che sono stati forniti e/o prescritti a Lightmakers da o per conto della Controparte.

7.8 In ogni caso, il termine entro il quale Lightmakers può essere ritenuta responsabile per il risarcimento del danno accertato è limitato a 6 mesi, a decorrere dal giorno in cui è stata accertata la responsabilità per il risarcimento.


8 | FATTURA E PAGAMENTO

8.1 Salvo diverso accordo stipulato preventivamente per iscritto, il pagamento deve essere effettuato prima della spedizione o della consegna, se si tratta della prima volta che Lightmakers stipula un accordo con la Controparte a cui si applicano le presenti Condizioni generali. Il pagamento deve essere effettuato in conformità con le istruzioni di pagamento di Lightmakers.

8.2 Qualora Lightmakers abbia preventivamente stipulato accordi ai quali si applicano anche le presenti Condizioni generali con la Controparte, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario dall'invio della fattura, salvo che le parti non abbiano preventivamente concordato per iscritto un termine diverso. Lightmakers invia le proprie fatture in formato digitale, tramite una e-mail contenente la fattura come allegato PDF, all'indirizzo e-mail specificato dalla Controparte. La Controparte è responsabile della correttezza dell'indirizzo e-mail e comunicherà eventuali modifiche a Lightmakers.

8.3 Se il pagamento viene effettuato entro 8 giorni di calendario dalla data della fattura, la Controparte ha facoltà di applicare uno sconto del 2% sull'importo della fattura. Lo sconto può essere calcolato sull'importo totale netto degli articoli (esclusi i costi aggiuntivi). Lo sconto si applica solo se Lightmakers riceve il pagamento entro 8 giorni di calendario dalla data della fattura. La Controparte deve essere in grado di dimostrare la puntualità del pagamento, se necessario. Se la Controparte non detrae lo sconto di cui sopra, Lightmakers non accrediterà tale importo dello sconto.

8.4 Se la Controparte non adempie puntualmente ai propri obblighi di pagamento, Lightmakers ha il diritto, senza ulteriore messa in mora o intervento giudiziario, di addebitare gli interessi commerciali legali, dal 31° giorno di calendario successivo alla data della fattura, fino al giorno del pagamento completo.

8.5 Se la Controparte non adempie puntualmente ai propri obblighi di pagamento, Lightmakers è autorizzata a sospendere l'adempimento dei propri obblighi nei confronti della Controparte, fino a quando non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata fornita un'adeguata garanzia a riguardo. Lo stesso vale già prima del momento dell'inadempienza, se Lightmakers ha il ragionevole sospetto che esistano motivi di dubbio sulla solvibilità della Controparte.

8.6 I pagamenti della Controparte servono innanzitutto a coprire gli interessi e le spese dovute e poi a saldare le fatture scadute e dovute rimaste in sospeso da più tempo, salvo che la Controparte non dichiari espressamente per iscritto, al momento del pagamento, che tale pagamento si riferisce a una fattura successiva.

8.7 Se la Controparte, per qualsiasi motivo, vanta una o più domande riconvenzionali nei confronti di Lightmakers, o si prevede che le acquisirà, la Controparte rinuncia al suo diritto di compensare tale pretesa con la pretesa di Lightmakers nei suoi confronti. Tale rinuncia al diritto di compensazione si applica anche quando alla Controparte è stata concessa la sospensione (provvisoria) del pagamento e/o se la Controparte si trova in stato di fallimento.

8.8 A discrezione di Lightmakers, le circostanze di cui al presente articolo 8, o circostanze simili, possono portare allo scioglimento dell'accordo, in tutto o in parte, senza ulteriore messa in mora o intervento giudiziario, anche in combinazione con una richiesta di (ulteriore ) risarcimento.


9 | RISERVA DI PROPRIETÀ

9.1 Lightmakers conserva la proprietà di tutte le merci consegnate e da consegnare fino a quando la Controparte non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi di pagamento nei confronti di Lightmakers, derivanti da qualsiasi accordo. Tali obblighi di pagamento consistono, tra l'altro, nel pagamento del prezzo della merce, nonché di eventuali pretese relative a lavori eseguiti in relazione a tale consegna, nonché di pretese relative a costi aggiuntivi e, ove applicabile, al risarcimento per il mancato adempimento degli obblighi da parte della Controparte.

9.2 La merce soggetta a riserva di proprietà può essere rivenduta dalla Controparte solo nell'ambito delle normali operazioni commerciali.

9.3 Qualora Lightmakers faccia valere la riserva di proprietà, l'accordo stipulato in ordine alla merce si intenderà sciolto, fermo restando il diritto di Lightmakers al risarcimento del danno, del mancato guadagno e delle spese accessorie (compresi gli interessi). Lightmakers o un soggetto terzo designato da Lightmakers, ha il diritto di accedere alla merce per il suo recupero, se lo desidera, e la Controparte si impegna, se necessario, a collaborare pienamente per facilitare il recupero della merce, alla prima richiesta avanzata da Lightmakers o dal soggetto terzo designato da Lightmakers.

9.4 La Controparte è tenuta a informare Lightmakers per iscritto, non appena ragionevolmente possibile, della circostanza per cui dei soggetti terzi stiano facendo valere i diritti sulle merci soggette a riserva di proprietà, ai sensi del presente articolo 9.


10 | OPPOSIZIONI ALLA MERCE CONSEGNATA

10.1 In considerazione dell'articolo 9 delle presenti Condizioni generali, la Controparte riconosce di non essere autorizzata a dare in pegno a soggetti terzi la merce consegnata e/o a costituire un pegno non possessorio e/o a porre la merce in effettivo controllo di uno o più finanziatori per lo stoccaggio. Qualora la Controparte compia uno degli atti di cui sopra, ciò sarà considerato come inadempienza imputabile alla Controparte. Lightmakers potrà quindi immediatamente, senza essere tenuta ad alcuna messa in mora, sospendere i propri obblighi derivanti dall'accordo o sciogliere l'accordo, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno, del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi (compresi gli interessi).


11 | FALLIMENTO E INCAPACITÀ

11.1 Ferme restando le altre disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, l'accordo tra Lightmakers e la controparte si risolverà, senza necessità di messa in mora o intervento giudiziario, non appena la Controparte richieda la sospensione dei pagamenti (provvisoria), si trovi in stato di sospensione (provvisoria) dei pagamenti, chieda il proprio fallimento o sia dichiarata fallita, sia sottoposta a titolo esecutivo, sia posta sotto tutela o in amministrazione controllata o comunque perda il potere di disporre, o la capacità giuridica nei confronti dei suoi beni o a una parte dei suoi beni, a meno che l'amministratore o il curatore non riconosca come massa passiva le obbligazioni derivanti dall'accordo.


12 | FORZA MAGGIORE

12.1 Nel caso in cui l'adempimento degli obblighi di Lightmakers ai sensi dell'accordo concluso con la Controparte non sia possibile e ciò sia dovuto a inadempimenti non imputabili a Lightmakers e/o a  soggetti terzi o fornitori impiegati per l’esecuzione dell'accordo da parte di Lightmakers, o nel caso in cui insorgano altri motivi di forza maggiore, Lightmakers ha il diritto di sciogliere l'accordo concluso tra le parti, ovvero di sospendere l'adempimento dei propri obblighi nei confronti della Controparte durante un periodo, o un termine ragionevole determinato da Lightmakers, senza obbligo di pagamento di alcun indennizzo. Se la situazione di cui sopra si verifica quando l'accordo è già stato parzialmente eseguito, la Controparte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi nei confronti di Lightmakers fino a quel momento.

12.2 Le circostanze da cui derivano inadempimenti non imputabili includono: guerra, sommossa, mobilitazione, disordini interni ed esteri, misure governative, scioperi e serrate da parte dei lavoratori o minaccia di tali circostanze; interruzione dei rapporti valutari esistenti al momento della stipula del contratto; condizioni meteoreologiche; interruzioni di attività dovute a incendi, incidenti o altre condizioni e fenomeni naturali; tutto ciò indipendentemente dal fatto che l'inadempienza o il ritardato adempimento sia dovuto a Lightmakers, ai suoi fornitori o a soggetti terzi da essa incaricati per l'adempimento dell'obbligo.


13 | SCIOGLIMENTO, CANCELLAZIONE E/O RISOLUZIONE

13.1 Salvo disposizioni imperative che impongano diversamente, la Controparte rinuncia al proprio diritto di sciogliere o annullare l'accordo con Lightmakers.


14 | DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

14.1 Le merci prodotte e vendute da Lightmakers, così come le sue dichiarazioni pubblicitarie o promozionali e/o qualsiasi altro bene (come i modelli) possono essere dotati di nomi di marchi e loghi. La Controparte deve assicurarsi che ciò venga rispettato.

14.2 Le parti convengono e stabiliscono che la violazione della vigente normativa in materia di marchi commerciali, relativamente ai beni forniti da Lightmakers, ovvero ogni altra violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Lightmakers, costituisce grave inadempienza della Controparte che comporta la risoluzione del rapporto commerciale e giustifica l'annullamento o lo scioglimento di accordi non ancora perfezionati, fermo restando l'obbligo della Controparte di risarcire ogni danno derivante da tale inadempienza.

14.3 Utilizzo dei prodotti, delle immagini e dei canali di vendita:

14.3.1 Ai clienti non è consentito offrire prodotti forniti da Lightmakers su marketplace (online) esterni — quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Bol.com, Amazon, eBay, ecc. — senza la previa autorizzazione scritta di Lightmakers.

14.3.2 L’utilizzo di qualsiasi immagine — incluse foto dei prodotti, loghi e altri contenuti visivi — di proprietà di Lightmakers o forniti da Lightmakers è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta.

14.3.3 Qualsiasi violazione delle disposizioni sopra indicate può comportare l’immediata cessazione del rapporto commerciale e/o azioni legali.


15 | LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 L'accordo stipulato tra Lightmakers e la Controparte è regolato esclusivamente dalla legge olandese. Eventuali controversie derivanti dall'accordo o ad esso correlate in qualsiasi modo (direttamente o indirettamente) saranno risolte secondo la legge olandese.

15.2 Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 15.1, le conseguenze giuridiche del diritto di proprietà di una riserva di proprietà di merci destinate all'esportazione, saranno disciplinate dalla legge del Paese di destinazione, se questa è più favorevole a Lightmakers rispetto alla legge olandese.

15.3 Eventuali controversie saranno sottoposte esclusivamente al giudice olandese competente del Tribunale di Amsterdam.

15.4 Per quanto riguarda le controversie derivanti dall'accordo stipulato con una Controparte con sede al di fuori dei Paesi Bassi, Lightmakers ha il diritto di agire in conformità con le disposizioni dell'articolo 15.3 o, a sua esclusiva discrezione, di presentare una controversia dinanzi al tribunale competente nel Paese in cui la Controparte è stabilita.

15.5 La Convenzione del 1980 sui Contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di vendita di Vienna) è espressamente dichiarata inapplicabile.


16 | DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

16.1 Le presenti Condizioni generali sono indicate come "Condizioni generali del 25 agosto 2016".

16.2 Qualsiasi modifica precedente o successiva alle presenti Condizioni generali non influirà sull'accordo per il quale le presenti Condizioni generali sono state dichiarate applicabili, salvo diversamente concordato in modo esplicito.

16.3 Il venditore si riserva il diritto di modificare o aggiornare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento senza preavviso. Eventuali modifiche entreranno in vigore immediatamente al momento della pubblicazione o della comunicazione, salvo diversa indicazione. L’uso continuato dei prodotti, dei servizi o del sito web del venditore dopo tali modifiche costituirà accettazione dei termini aggiornati. È responsabilità dell’acquirente consultare periodicamente i termini per rimanere informato su eventuali modifiche.

 


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